Rilascio dei certificati di stato civile – trascrizione di atti di stato civile

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Rilascio dei certificati di stato civile, trascrizione di atti di stato civile


A chi è rivolto

Rivolto a coloro che hanno richiesto il rilascio dei certificati di stato civile, trascrizione di atti di stato civile

 

Descrizione

Si possono richiedere i seguenti certificati:

- Certificato, estratto e copia integrale atto di nascita
- Certificato, estratto e copia integrale atto di morte
- Certificato, estratto e copia integrale atto di matrimonio.

Le copie integrali possono essere rilasciate soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
Tutti i certificati, gli estratti e le copie integrali rilasciati dall’Ufficiale dello Stato Civile sono esenti dall’imposta di bollo e diritti.


L’avvio del procedimento per la trascrizione di atti di stato civile può essere d’ufficio (in caso di trasmissione da altra Pubblica Amministrazione) oppure a iniziativa di parte.

L’iniziativa di parte si concretizza con il deposito presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della richiesta formale di trascrizione dell’atto di nascita, di matrimonio o di morte.
L’Ufficio di Stato Civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la propria competenza a trascrivere l’atto.
Riscontrata la regolarità della documentazione, il procedimento si conclude con la trascrizione dell’atto.

Come fare

TRASCRIZIONI DI ATTI DI STATO CIVILE:

Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte sono formati nel Comune in cui tali fatti accadono e sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati, per la trascrizione.
Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte relativi a cittadini italiani e formati all’estero devono essere trasmessi al comune italiano di residenza o di iscrizione anagrafica all’AIRE, per la trascrizione. La trasmissione avviene normalmente tramite il Consolato italiano competente; la trascrizione può comunque essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 396/00, i cittadini non italiani residenti in Italia possono richiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all’estero che li riguardano, purché adeguatamente tradotti e legalizzati (salvo esenzioni). Di tali atti però, secondo le norme vigenti, non è possibile ottenere certificazione, ma solo copia integrale.

Cosa serve

I documenti richiesti sono:

  • richiesta di trascrizione;
  • documento di riconoscimento dell’istante;
  • originale o copia conforme dell’atto di stato civile da trascrivere (tradotto e legalizzato , salvo esenzioni);

Cosa si ottiene

Si ottengono gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte

Procedure legate all'esito

Riceverete comunicazione dall'ufficio competente

Tempi e scadenze

Il termine è di 30 giorni dalla richiesta

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile


Argomenti:

Pagina aggiornata il 20/06/2024

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