Riconciliazione dei coniugi, trascrizione atti di divorzio formati all’estero, unioni civili

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Riconciliazione dei coniugi, trascrizione atti di divorzio formati all’estero e unioni civili


A chi è rivolto

Rivolto ai coniugi che vogliono riconciliarsi, a coloro che richiedono la trascrizione atti di divorzio formati all’estero o che intendono costituire unioni civili

Descrizione

RICONCILIAZIONE DI CONIUGI SEPARATI

E’ ammessa la riconciliazione dei coniugi separati legalmente.
La riconciliazione per essere opponibile ai terzi deve essere fatta annotare sull’atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di Stato Civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi. In questa dichiarazione essi indicano la data in cui hanno convenuto di riconciliarsi tra loro.
I coniugi devono prenotare appuntamento prima di recarsi all’ufficio di stato civile.
Nel procedere alla richiesta di appuntamento dovranno fornire i dati personali relativi al matrimonio, alla separazione e  al giorno della riconciliazione.
La dichiarazione di riconciliazione deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi che quindi si devono presentare insieme all’appuntamento.
L’atto pubblico viene redatto immediatamente dall’Ufficiale di Stato Civile salvo non manchino documenti o informazioni essenziali. L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data  di decorrenza della riconciliazione è quella indicata dai coniugi.
La pubblicità per i terzi  decorre dall’annotazione sull’atto di matrimonio.
I coniugi devono presentarsi all’appuntamento muniti di documento d’identità.


UNIONI CIVILI
Ai sensi alla legge 20 maggio 2016 n.76 le unioni civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sessoattraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco:

  •  all’assistenza morale e materiale
  •  alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
L’indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l’indirizzo concordato.
E’ prevista la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.
Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere:

  • i dati anagrafici delle parti,
  • l’indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni)
  • la loro residenza
  • i dati anagrafici
  • l’identità e la residenza dei testimoni.

La nuova disciplina prevede una serie di cause impeditive per la costituzione dell’unione civile, la presenza di una delle quali determina la nullità dell’unione stessa.
La nullità si ha quando:

  1. una delle due parti è già unita in matrimonio o ha già un’unione civile con altra persona;
  2. una delle due parti è incapace;
  3. c’è un rapporto di affinità o parentela tra le parti;
  4. una delle parti è stata condannata definitivamente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Per quel che concerne le nullità, la medesima legge stabilisce che all’unione civile tra persone dello stesso sesso si estenda la disciplina del matrimonio in quanto applicabile. Tra questi casi si ricordano il nuovo matrimonio del coniuge, la nullità del nuovo matrimonio, le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all’interdizione, l’incapacità di intendere e di volere.
Per la dichiarazione ci si rivolge all’Ufficiale dello Stato civile: sono previste 2 comparizioni formali a distanza non inferiore a 15 giorni l’una dall’altra.

Con la prima comparizione le parti formulano la richiesta di voler costituire l’unione civile: l’ufficio avvia la fase istruttoria tesa a verificare che non sussistano gli impedimenti di legge.

Nella seconda comparizione – verificata l’insussistenza di impedimenti – l’Ufficiale dello Stato Civile – dinanzi a 2 testimoni riceve dalle parti la dichiarazione di voler costituire l’unione civile, comprensiva della scelta del regime patrimoniale e dell’eventuale cognome comune e conclude il procedimento dichiarando costituita l’unione.

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Le parti possono stabilire per la durata dell’unione civile, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione resa all’Ufficiale dello Stato Civile al momento della dichiarazione di costituzione dell’unione. La parte, il cui cognome è diverso da quello comune, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La variazione è annotata a margine dell’atto di nascita dell’interessato e sarà altresì modificato il suo codice fiscale.

L’unione civile si scioglie:

  • per morte di una delle parti;
  • per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898), ovvero mediante gli istituti della:  negoziazione assistita o dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, senza necessità di previo periodo di separazione;
  • per rettificazione di sesso.

TRASCRIZIONE ATTI DI DIVORZIO AVVENUTI ALL’ESTERO

Le sentenze di divorzio o di annullamento emesse all’estero, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritti nei registri dell’Ufficio di Stato Civile. La trascrizione deve essere richiesta a Paderno d’Adda quando:

  • sono sentenze relative allo scioglimento di matrimoni iscritti o trascritti nello stato civile di Paderno d’Adda;
  • viene presentata richiesta dagli sposi.

Trascrizione di divorzi avvenuti nei paesi dell’Unione europea
In presenza di un matrimonio iscritto o trascritto nello stato civile di Paderno d’Adda, coloro che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili o l’annullamento devono presentare per la registrazione all’ufficio di stato civile l’apposito modello predisposto  dal regolamento CE n.2201/03,compilato dalle autorità estere. Si consiglia di contattare il consolato italiano all’estero.

 

Come fare

L’istanza può essere presentata direttamente dall’interessato oppure può essere inviata all’ufficio di stato civile tramite il consolato o l’ambasciata italiana all’estero. In questo caso, l’interessato alla trascrizione che risiede all’estero deve far pervenire all’autorità diplomatica la documentazione necessaria.

Cosa serve

I documenti da presentare per l’istanza all’ufficio sono :

  • l’istanza di trascrizione compilata, sottoscritta e completa delle dichiarazioni relative ai requisiti dell’art. 64 della legge 218/1995 ( norme di diritto privato internazionale);
  • La sentenza in originale, munita di traduzione (effettuata nei termini di legge) e di timbro di legalizzazione o di Apostille ( salvo casi di esenzione per convenzioni internazionali vigenti).

Cosa si ottiene

Atti di stato civile

Procedure legate all'esito

L'ufficio di stato civile verifica l'atto ricevuto. Se sussistono tutte le condizioni, fissare un appuntamento con il richiedente e procedere a trascrivere l'atto.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile


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Pagina aggiornata il 09/05/2024

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