Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT – Biotestamento)
-
Servizio attivo
Le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) permettono a chi è maggiorenne e capace di intendere e di volere di esprimere in anticipo le proprie volontà su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari.
A chi è rivolto
Possono fare le DAT tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere.
Descrizione
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017. In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.
Come fare
È importante, prima di scrivere le DAT, acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Non esistono moduli previsti dalla Legge (tuttavia è possibile reperire dei modelli facsimili) e per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia.
Le DAT possono essere depositate personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede ad autenticarle, archiviarle e inviarle – se autorizzato dal disponente – alla Banca dati nazionale delle DAT. Il deposito è esente dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui «ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni».
Procedura per il deposito delle DAT
Il cittadino residente nel Comune di Paderno d'Adda che desideri procedere al deposito, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche ed aver scritto le proprie DAT, deve:
- Compilare la modulistica per l’istanza di deposito, che deve essere firmata sia dal disponente sia dal fiduciario (se nominato), con allegate le fotocopie dei documenti di identità e dei codici fiscali di entrambi.
- Fissare un appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza ai seguenti recapiti: Tel: 039 9517329 - email: anagrafe@comune.padernodadda.lc.it
- Presentarsi personalmente in Comune per la consegna portando con sé le DAT, la modulistica per il deposito e i documenti d'identità del disponente e del fiduciario (se nominato),
La Banca dati nazionale
Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019 e attivata a partire dal 1° febbraio 2020. La banca dati nazionale assicura la consultazione delle DAT da parte del medico che ha in cura il paziente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.
Per le DAT raccolte a partire dal 1° febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.
Nomina del fiduciario e ruolo del medico
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora: (1) le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente; (2) sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Cosa serve
Per accedere al servizio serve:
- D.A.T. firmata dal disponente e dal fiduciario
- Modulo di presentazione debitamente compilato e sottoscritto
- un documento di identità in corso di validità del disponente
- un documento di identità in corso di validità del fiduciario
Cosa si ottiene
Deposito della propria D.A.T. presso l’Ufficio e, se il disponente ha fornito il consenso, la trasmissione di copia della stessa alla nella Banca Dati Nazionale istituita presso il Ministero della Salute.
Procedure legate all'esito
Trasmissione alla Banca dati nazionale delle DAT
Tempi e scadenze
Il rilascio della ricevuta di consegna delle DAT avviene il giorno stesso dell’appuntamento
Quanto costa
Il servizio è gratuito.
Uffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Documenti
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Contenuti correlati
-
Amministrazione
-
Servizi
- Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT – Biotestamento)
- Trasferimento di Residenza: immigrazione da altro comune italiano e dall’estero ed emigrazione all’estero
- Trasferimento di Residenza: cambio di via all’interno del Comune
- Servizio Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)
-
Vedi altri 14
- Rilascio dei certificati di stato civile – trascrizione di atti di stato civile
- Rilascio dei certificati anagrafici – richiesta attribuzione numero civico
- Riconciliazione dei coniugi, trascrizione atti di divorzio formati all’estero, unioni civili
- Matrimonio e Pubblicazioni di matrimonio - Separazione e divorzio in comune
- Legalizzazione di fotografie
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e autenticazione delle sottoscrizioni
- Denuncia di nascita
- Cittadinanza
- Rifiuti
- Carta d’identità elettronica (C.I.E.)
- Autocertificazione/moduli compilabili
- Autenticazione di copie
- Albo Presidenti e Albo Scrutatori di Seggio Elettorale
-
Documenti