Pubblicazioni di matrimonio e matrimonio, separazione e divorzio in comune

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Servizio Pubblicazioni di matrimonio e matrimonio, separazione e divorzio in comune


A chi è rivolto

A coloro che vogliono sposarsi o chiedere il divorzio

Descrizione

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO E MATRIMONIO
Tutti i cittadini maggiorenni e liberi di stato, in assenza degli impedimenti previsti nel codice civile (art. 85-87-88), possono contrarre matrimonio; per i cittadini minorenni che abbiano più di 16 anni è, invece, necessaria l’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni. La pubblicazione rimane affissa all’albo pretorio nei Comuni di residenza dei fidanzati almeno per otto giorni. Trascorsi tre giorni dall’avvenuta pubblicazione, i fidanzati possono chiedere al Servizio Stato Civile di fissare la data per la celebrazione del matrimonio civile, ovvero che venga loro rilasciato il certificato di eseguita pubblicazione per la celebrazione del matrimonio concordatario. Nel giorno stabilito, il Sindaco o un suo delegato, alla presenza di due testimoni, celebra il matrimonio civile.
E’ anche possibile sposarsi in un Comune diverso da quello in cui si è fatta la richiesta di pubblicazione. In tal caso sarà il Sindaco di quest’ultimo Comune a fare richiesta al Sindaco del Comune in cui ci si vuole sposare.
La celebrazione del matrimonio deve seguire entro 6 mesi dalla pubblicazione, in caso contrario occorre ripetere le pubblicazioni.


SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE 
Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi.
I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono anche  rivolgersi all’Ufficiale dello Stato Civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni e senza più la necessità di rivolgersi al Tribunale.
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune é necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci siano:
-figli minori
– figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992
–  figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
– accordi di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni, che in tal caso deve rivolgersi ad un avvocato. Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale. I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro, di  celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
E’ necessario prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione debitamente compilata e presentarsi all’appuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza. In tale sede verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo almeno 30 giorni dalla firma dell’accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l’accordo sottoscritto. La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo. Costo Diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

Come fare

Sono necessarie, salvo casi eccezionali, le pubblicazioni di matrimonio, che devono essere richieste personalmente dai fidanzati, muniti di documenti di identità, senza assistenza di testimoni, al Comune di residenza di uno dei due.
Per entrambi i fidanzati i documenti necessari, cioè la copia integrale dell’atto di nascita ed il certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero, sono acquisiti d’ufficio dall’ufficiale di Stato Civile, senza bisogno per gli interessati di procurarsi tali certificati. E’ necessario, invece, presentare la richiesta di pubblicazione da parte del parroco, se si tratta di matrimonio con rito cattolico.
Per le persone divorziate o che hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili di un matrimonio secondo il Concordato, il Servizio Stato Civile si procura la copia integrale dell’atto di matrimonio relativo al precedente matrimonio, senza che se ne debbano occupare gli interessati.
Analogamente, in caso di vedovanza, provvederà il Servizio Stato Civile a procurarsi la copia integrale dell’atto di morte dell’ex coniuge.
Il cittadino straniero  che si vuole sposare in Italia deve procurarsi presso la sua Ambasciata o Consolato il nulla osta per il matrimonio e presentarlo al Servizio Stato Civile prima della richiesta delle pubblicazioni.
Tale nulla-osta deve contenere tutte le complete generalità del futuro sposo, comprese l’indicazione della paternità e della maternità.
In mancanza occorre presentare anche una certificazione di nascita, con l’indicazione della paternità e della maternità, debitamente tradotta e legalizzata. In caso di matrimonio con rito cattolico occorre rivolgersi anzitutto al proprio parroco.
Il regime patrimoniale della famiglia è costituito, se non stabilito diversamente, dalla comunione dei beni. Può essere chiesta, tuttavia, la separazione dei beni, anche con dichiarazione da inserire nell’atto stesso di matrimonio.

Cosa serve

Per entrambi i fidanzati i documenti necessari sono:

  • la copia integrale dell’atto di nascita
  • il certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero

Cosa si ottiene

Pubblicazione di matrimonio, matrimonio, separazione o divorzio in comune

Procedure legate all'esito

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Tempi e scadenze

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