La denuncia di nascita può essere fatta da:
– un genitore
– un procuratore munito di procura speciale.
– il medico, l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto
Nei seguenti modi:
– entro dieci giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita
– entro tre giorni presso il presidio ospedaliero ove è avvenuta la nascita;
– entro dieci giorni presso il Comune di residenza dei genitori o in caso di residenza diversa di regola presso quello della madre;
Occorre presentare i seguenti documenti:
– attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale ove è nato il bambino
– documento d’identità valido dei dichiaranti.
Quando la dichiarazione è resa presso il presidio ospedaliero, è a cura di quest’ultimo trasmettere l’atto al Comune ove ha sede l’Ospedale o , su specifica richiesta dei genitori, l’atto viene trasmesso al Comune di residenza della madre.
Nb: Nel caso in cui i genitori non siano legati tra loro da vincolo matrimoniale ed intendano riconoscere il figlio, devono essere presenti entrambi per sottoscrivere la denuncia di nascita.
Il numero di Codice Fiscale del neonato può essere attribuito dall’Ufficio Demografico al momento della denuncia della nascita tramite il collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate. I genitori possono quindi evitare di recarsi personalmente all’Agenzia delle Entrate per tale scopo. L’Agenzia provvederà successivamente, in seguito all’avvenuta assegnazione del codice fiscale tramite gli Uffici comunali,al recapito al domicilio del neonato del tesserino plastificato.