Misure anti Covid-19: Green Pass Base e Super Green Pass

Il Consiglio dei Ministri  ha approvato un nuovo decreto-legge che aggiorna le misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

I DUE TIPI DI GREEN PASS: BASE E SUPER (RAFFORZATO)

il Green Pass Base si ottiene con l’esito negativo di un tampone (molecolare o antigenico rapido)

Il Super Green Pass lo può ottenere solo chi è vaccinato con ciclo completo (due dosi) o dopo aver fatto la terza dose o dopo essere guariti dal covid.

Con il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto per frenare la risalita dei contagi Covid, legata alla variante Omicron, sono state introdotte ulteriori novità sull’uso del Green Pass Base e del Super Green Pass. I due tipi di certificazione verde diventano obbligatori per altre categorie e attività, qui di seguito il loro utilizzo:

GREEN PASS BASE

Dal 20 gennaio scatta l’obbligo di Green Pass base per accedere alle attività di servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti e dall’1 febbraio fino al 15 giugno, servirà anche per accedere a:

  • servizi bancari e finanziari,
  • negozi e centri commerciali, 
  • uffici pubblici (Comuni, Province e Regioni) 
  • servizi pubblici (Inps e Poste)

SUPER GREEN PASS

Ad oggi il green pass rafforzato è obbligatorio per:

  • Ristoranti e bar al chiuso;
  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, spogliatoi;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, viene esteso l’obbligo di Super Green Pass per accedere o usufruire dei seguenti servizi o attività:

  • accesso e utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche regionale e locale,
  • servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all’aperto,
  • alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno,
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
  • sagre, fiere, convegni e congressi,
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici,
  • accesso agli eventi e alle competizioni,
  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all’aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche),
  • musei e mostre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia),
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,
  • corsi di formazione privati se svolti in presenza.

Dal 15 febbraio il Super Green Pass sarà obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni.

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.

SENZA GREEN PASS

A chi è privo di certificazione verde, dal 1° Febbraio 2022, resteranno aperte solo le attività più essenziali: farmacie e negozi di alimentari (supermercati).

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