
Per avere informazioni detatgliate sull’applicazione delle regole vigenti del decreto #iorestoacasa (DPCM 8 marzo 2020) è possibile:
– consultare le FAQ del Governo
– verificare le regole per gli spostamenti e scaricare il modulo di autodichiarazione fornito dal Ministero dell’Interno
– consultare leindicazioni operative ricevute dalla Prefettura di Lecco elencate di seguito:
1. Soggetti sottoposti alla misura della quarantena o positivi al virus: divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione.
2. Mobilità: è consentita sia all’interno del territorio regionale che verso altri territori per comprovati motivi di lavoro, senza certificazione del datore di lavoro, ed è, inoltre, permessa per motivi di salute o di altra necessità.
3. Uffici Pubblici: il DPCM non ne dispone la chiusura, né attribuisce al Prefetto la possibilità di disporre in tal senso. Analogamente si ritiene valga per i servizi pubblici essenziali ed in particolare per i gestori del trasporto pubblico locale, che sono tenuti ad assicurare i rispettivi servizi.
4. Dipendenti pubblici e privati: ove possibile, favorire il lavoro a distanza o la fruizione del congedo ordinario e delle ferie.
5. Attività ed esercizi commerciali:
- attività di ristorazione e bar: sono consentite dalle ore 6.00 alle ore 18.00, esclusivamente con servizio al tavolo e con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- corsie drive: consentita l’apertura anche dopo le 18;
- altre attività commerciali: permesse con rispetto delle disposizioni relative alla distanza tra i frequentatori di almeno un metro;
- nelle more che venga data interpretazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene che chi fa solo take away a rigore non è ristorante (non c’è servizio ai tavoli, prevale profilo commerciale), possa farlo nel rispetto delle regole di distanza e accesso graduato;
- I ristoranti se fanno anche take away lo possono fare secondo prescrizioni generali, ma i ristoranti alle 18 per norma devono chiudere;
- medie e grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati: nelle giornate festive e prefestive è prevista la chiusura; nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi, deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- In mancanza delle predette condizioni dovranno restare chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è tenuto tuttavia a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, si dispone la sospensione dell’attività.
6. Mercati rionali: consentiti nel rispetto delle regole tese ad evitare assembramento e a garantire rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
7. Altre attività: estetista, parrucchiere: consentite nel rispetto dell’utilizzo delle misure di protezione per i dipendenti e fermo restando il divieto di assembramenti in negozio.
8. Eventi e competizioni sportive: sospesi, ad eccezione di quanto previsto specificamente per gli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta, che partecipano a giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, comunque a porte chiuse e nel rispetto delle disposizioni già impartite.
9. Altre manifestazioni e cerimonie: è sospeso ogni tipo di manifestazione, anche le cerimonie civili e religiose, compresi matrimoni ed unioni civili e funerali. Si ritiene debba essere consentita la benedizione della salma presso il cimitero, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, di cui all’allegato 1, con particolare riferimento alla distanza interpersonale di un metro ed alla presenza dei soli familiari più stretti.
10. Servizi educativi ed attività scolastiche: sospesi fino al 3 aprile 2020.
11. Musei e altri istituti e luoghi di cultura: ne è disposta la chiusura.
12. Luoghi di culto: apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone ed assicurare la distanza interpersonale di un metro.
13. Impianti nei comprensori sciistici: chiusi.
14. Riunioni: consentite evitando assembramenti e garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Da preferire modalità di collegamento da remoto. I Consigli Comunali e le Giunte sono consentiti a porte chiuse nel rispetto delle predette condizioni.
15. Centri sportivi, culturali, sociali e ricreativi: sospese le attività di palestre, piscine etc.
16. Parchi: chiusi.